IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO?

Un’ottima alternativa alla nuda proprietà, con possibilità di concordare le modalità di rimborso graduale. Inoltre gli eredi possono recuperare l’immobile dato in garanzia.

È legge dello Stato la nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario. La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha infatti approvato, in sede deliberante, la proposta di legge già votata dalla Camera, senza modifiche.
Il prestito vitalizio ipotecario è una particolare tipologia di finanziamento a lungo termine (detto anche “mutuo inverso”), grazie al quale chi possiede una casa può darla in garanzia alle banche e ottenerne un prestito.

La nuova legge modifica l’articolo 11-quaterdecies, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) al fine di rendere l’istituto del prestito vitalizio ipotecario una forma di finanziamento concretamente praticabile e alternativa ai canali tradizionali.

ALTERNATIVA ALLA NUDA PROPRIETÀ.
Il prestito vitalizio ipotecario – spiega il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino – nella sua nuova formulazione, si presenta sicuramente come una possibilità concreta e importante per molti italiani. Uno strumento che può sostenere in modo non indifferente quella larga fetta di pensionati che, pur avendo beni immobili, soffrono una carenza di liquidità a causa delle basse pensioni”.

CHI PUÒ ACCEDERE.
“Al prestito vitalizio ipotecario possono accedere – spiega Marino in una nota – tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni (il testo originario e la normativa vigente prevedevano il tetto dei 65 anni) ed in possesso di un immobile.
Il cittadino che rispecchia tali criteri può dunque fare richiesta, a un istituto bancario o ad un’azienda finanziaria, per avere accesso a un finanziamento immediato, consistente in una percentuale del valore dell’immobile in possesso; immobile su cui viene posta, a garanzia, un’ipoteca. Il soggetto ipotecante non è in alcun modo tenuto a lasciare la proprietà.

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO.
La legge consente alle parti di concordare le modalità di rimborso graduale di interessi e spese, senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi. In questo caso, il soggetto finanziatore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento – cioè quello avvenuto tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata – se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutivamente.
Qualora il soggetto non concordi le modalità di rimborso graduale, la legge prevede tre casi per il rimborso integrale, cioè in un’unica soluzione: 1) in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento; 2) se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti – anche solamente in parte; 3) se si compiono atti tali da ridurre significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi capaci di gravare sullo stesso.
Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, il finanziatore vende l’immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita. In caso di decesso del contraente e alternativamente a quanto sopra scritto, è importante sottolineare come non sia preclusa, agli eredi, la possibilità di estinguere il debito e rientrare in pieno possesso dell’immobile; questi, inoltre, possono provvedere personalmente alla vendita dello stesso, entro e non oltre i 12 mesi successivi al decesso”.

Fonte: Casa e clima

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